diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6971 del 01/08/1996 (Rv. 498930 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI | Fallimento di imprenditore individuale o fallimento di società con soci illimitatamente responsabili - Successivo fallimento di soci di fatto del primo o di altri soci illimitatamente responsabili della seconda - Decorrenza degli effetti anche per l'esperibilita dell'azione revocatoria - Dalla prima dichiarazione.
Stato
decisa il 1996-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498930-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI

Qualora, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altri soci (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, l'esistenza di un altro socio illimitatamente responsabile) la successiva dichiarazione, anche ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, ha effetto dalla data della prima pronunzia, in quanto quella successivamente intervenuta s'inserisce nella procedura fallimentare già in corso, dando vita ad un procedimento unitario, sia pure con più masse passive (della società e dei soci) e integra l'originario accertamento operando una diversa qualificazione del soggetto passivo della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)