Sez. L, Sentenza n. 7702 del 07/06/2001 (Rv. 547310 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE | Rito del lavoro - Prescrizione decennale opposta dal convenuto in primo grado - Quinquennale in secondo grado - Divieto ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ. - Esclusione - Qualificazione restrittiva dell'appellante, ovvero del giudice, d'ufficio - Ammissibilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE
L'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ. non preclude all' appellante - che convenuto in primo grado ha eccepito la prescrizione decennale - ovvero al giudice di appello, d'ufficio, di restringerne l'ambito qualificandola invece come quinquennale, perché colui che la invoca ha soltanto l'onere di allegare il fatto del decorso del tempo necessario a farla maturare, onde accertare l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti, e non anche quello di individuarne il tipo e le norme applicabili, compito invece del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)