Sez. L, Sentenza n. 4456 del 08/04/2000 (Rv. 535458 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE | Eccezione di prescrizione quinquennale proposta in primo grado - Eccezione di prescrizione decennale in appello - Ammissibilità - Esclusione - Potere del giudice di ritenere verificata la prescrizione decennale - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE
La parte che abbia eccepito in primo grado la prescrizione quinquennale non può in appello eccepire la prescrizione decennale, né il giudice può applicare d'ufficio detta prescrizione, atteso che colui contro il quale è stata eccepita la prescrizione quinquennale ben potrebbe limitare la sua difesa all'ambito temporale del quinquennio, trascurando ogni deduzione e allegazione (ad esempio relativa a fatti interruttivi) con riguardo al più ampio periodo decennale, sicché una diversa valutazione operata dal giudice comporterebbe una violazione del principio del contraddittorio, mentre una nuova eccezione sollevata dalla parte (riferita al diverso fatto costituito dal decorso del decennio) sarebbe preclusa in appello dal divieto di eccezioni nuove posto dall'art. 345 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)