Sez. 3, Sentenza n. 20136 del 18/10/2005 (Rv. 585855 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO | Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroga per il caso di impugnazione adesiva - Configurabilità - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. E, se è vero che quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo, anche se proposto con atto a sè stante, si converte in ricorso incidentale, la sua ammissibilità è peraltro condizionata - anche se si tratti di un'impugnazione (di parte diversa dall'impugnante principale) avente natura adesiva, perseguendo l'intento di rimuovere il medesimo capo di sentenza sfavorevole - al rispetto del termine di quaranta giorni per la notificazione del controricorso, ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Nè tale principio suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui esso finisce per stabilire un termine di durata inferiore per le parti diverse da quella che per prima assume l'iniziativa di impugnare la sentenza, dal momento che la durata del termine è originariamente uguale per tutte le parti e che la previsione di un diverso e minore termine opera per tutte le altre parti solo una volta che sia stata aperta la nuova fase del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)