Sez. 3, Sentenza n. 9198 del 01/09/1999 (Rv. 529565 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Differenziato termine per proporre l'impugnazione incidentale - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esso pone a carico del litisconsorte raggiunto dalla notifica del ricorso per cassazione proposto da un'altra parte, l'onere di proporre il suo eventuale ricorso in un termine inferiore a quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 325 dello stesso codice. È infatti ben vero che, per le parti diverse da quella che per prima assume l'iniziativa di impugnare la sentenza, finisce per essere stabilito un termine di durata inferiore, ma un tale trattamento differenziato operato nei confronti delle due distinte situazioni non è illogica, posto che la durata originaria del termine entro il quale iniziare la nuova fase del processo è eguale per tutte le parti, e che, una volta che la nuova fase sia stata poi aperta da una di esse, non è irragionevole che tutte le altre parti siano onerate di proporre il loro eventuale ricorso in un diverso e minore termine. Inoltre una tale stessa, diversa commisurazione del termine in questione, non si rivela priva in sè di ragionevolezza, una volta che il primo ed originario ricorso, una volta proposto, ha già determinato, per i contraddittori, una delimitazione della controversia e consente conseguentemente più facili scelte alle altre parti che intendano dal canto loro impugnare anch'essi la decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)