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Sez. 1, Sentenza n. 42449 del 21/10/2009 Ud. (dep. 05/11/2009) Rv. 245519 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ATTI URGENTI | Assunzione delle prove non rinviabili - Forme - Procedura camerale - Intervento del Presidente del collegio.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245519-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ATTI URGENTI

L'assunzione delle prove urgenti nella fase degli atti preliminari al dibattimento si svolge in camera di consiglio, davanti al presidente del collegio giudicante, perché Il rinvio alle forme dibattimentali non sta a significare che l'acquisizione delle prove debba avvenire in pubblica udienza ad opera dell'intero collegio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)