Sez. 1 - , Sentenza n. 25237 del 04/06/2021 Cc. (dep. 01/07/2021) Rv. 281547 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI | Omessa notifica all'imputato dell'avviso di tardivo deposito della sentenza – Mancata formazione del titolo esecutivo – Deducibilità in sede di incidente di esecuzione - Conseguenze.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI
La nullità o inesistenza della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., impedendo la regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, affinchè il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)