Sez. 4, Sentenza n. 39766 del 26/10/2011 Cc. (dep. 04/11/2011) Rv. 251927 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Mancata formazione del titolo esecutivo - Competenza del giudice dell'esecuzione - Conseguenze.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
La previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. Ne consegue che qualora, come nella specie, l'interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., non sussistono i presupposti per la restituzione in termini ma quelli di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - concernenti la formazione del titolo esecutivo - di guisa che il giudice dell'esecuzione, in tal caso, non solo deve dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere i provvedimenti conseguenti ma deve anche disporre contestualmente, ex art. 670, comma primo, II parte, la esecuzione della notificazione non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., per consentire la ricorrenza del termine per l'impugnazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice di appello, che - previa declaratoria di nullità, dell'ordine di esecuzione, ha trasmesso al giudice di legittimità l'istanza di restituzione nel termine, ex art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. - ed ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)