Sez. 1, Sentenza n. 23805 del 20/11/2015 (Rv. 637709 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Persone fisiche - Requisiti.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Le persone fisiche, per essere considerate operatori qualificati ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Regolamento Consob, adottato con delibera dell'1 luglio 1998, n. 11522, in attuazione del d.lgs. n. 58 del 1998 ed applicabile "ratione temporis", devono aver manifestato all'intermediario la volontà di essere considerate tali, non essendo sufficiente che le stesse siano in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal medesimo decreto legislativo per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)