Sez. 1, Sentenza n. 17333 del 31/08/2015 (Rv. 636539 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Nozione - Riferimento all'art. 31, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Necessità - Mero richiamo all'entità del patrimonio ed alle attitudini imprenditoriali dell'investitore - Insufficienza.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di contratti di intermediazione finanziaria, la qualità di operatore qualificato ha un preciso contenuto tecnico giuridico, espressamente disciplinato dall'art. 31, comma 2, del regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, e non integrato dal mero riferimento all'entità del patrimonio dell'investitore ed alle sue attitudini imprenditoriali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)