Sez. 1, Sentenza n. 3145 del 02/02/1998 Ud. (dep. 12/03/1998) Rv. 210189 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO | Preclusione prevista dall'art. 443 c.p.p. per il P.M. di proporre appello - Esclusivo riferimento alla sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato - Giudizio svoltosi nelle forme ordinarie per il mancato consenso del P.M. al rito abbreviato - Concessione all'esito del dibattimento della diminuente stabilita per il rito per essere stato ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M. - Sussistenza del divieto di appello per il P.M. - Esclusione - Precedente consenso espresso dal P.M. in sede di udienza preliminare - Irrilevanza - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO
La sentenza pronunciata a seguito del dibattimento di primo grado - celebrato con il rito ordinario - con la quale il giudice, ritenendo che il processo potesse essere deciso allo stato degli atti, abbia applicato la diminuente per il rito abbreviato, deve essere considerata a tutti gli effetti una sentenza dibattimentale, con la conseguenza che nei confronti del P.M. non opera la preclusione relativa alla proposizione dell'appello prevista dall'art. 443 comma 3 c.p.p.: tale limitazione costituisce, invero, una eccezione al principio di carattere generale relativo alla possibilità di appello da parte del P.M. e, come tale, non è suscettibile di estensione analogica, tanto più che l'applicazione della diminuente in esame, all'esito del dibattimento, costituisce un punto della decisione sul quale il P.M. può esprimere il suo dissenso mediante l'appello. Nè ha rilievo che, in precedenza, all'udienza preliminare, il P.M. abbia eventualmente prestato il suo consenso alla definizione del processo con il rito abbreviato; infatti, una volta che il G.U.P. abbia ritenuto di non poter procedere con il rito abbreviato, deve escludersi che il P.M., prestando il proprio consenso al rito abbreviato nella fase dell'udienza preliminare, abbia rinunciato preventivamente a proporre appello: in tal caso, invero, il P.M., non solo non resta vincolato al parere precedentemente espresso, ma riacquista la sua piena autonomia di giudizio, tanto più che nel corso dell'istruttoria dibattimentale potrebbero emergere ulteriori elementi giudicati dal P.M. di udienza di rilevanza tale da lasciar ritenere che il processo non potesse essere deciso allo stato degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)