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Sez. 1, Sentenza n. 4111 del 14/01/1999 Ud. (dep. 31/03/1999) Rv. 213253 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Diniego del giudizio abbreviato - Applicazione della diminuente all'esito del dibattimento - Necessità che la richiesta venga formulata nel giudizio di primo grado - Esclusione - Possibilità che la richiesta stessa venga formulata per la prima volta nel giudizio di appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213253-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

In ipotesi di diniego del giudizio abbreviato, la richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art.442 cod.proc.pen. può essere formulata per la prima volta anche nel giudizio di appello, giacché, una volta che il processo ha irreversibilmente intrapreso la via del dibattimento, si dissolve la funzione deflattiva del rito alternativo e residua soltanto la possibilità di applicare la diminuente di pena, ove a posteriori risulti, con valutazione "ex ante", che il processo poteva essere definito - come richiesto dall'imputato - nella udienza preliminare (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di diminuente ex art.442 cod.proc.pen. pronunciata dal giudice di appello, osservando che quella richiesta doveva ritenersi compresa nel "punto" di gravame riguardante la quantificazione della pena e l'applicazione di attenuanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)