Sez. 6 - , Sentenza n. 53940 del 19/09/2018 Cc. (dep. 30/11/2018) Rv. 274584 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari apportate dalla legge n. 47 del 2015 – Mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice – Violazione di legge processuale – Sussistenza – Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la violazione della prescrizione della necessaria autonoma valutazione, da parte del giudice, delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, determina una violazione di legge processuale del provvedimento, che legittima la Corte di cassazione a un accesso diretto allo stesso, divenendo essa, in tali casi, giudice del fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 8 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)