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Sez. 6, Sentenza n. 26050 del 14/04/2016 Cc. (dep. 22/06/2016) Rv. 266970 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice - Vizio di violazione di legge - Sussistenza - Ricorso "per saltum" in cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266970-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la violazione della prescrizione della necessaria autonoma valutazione, da parte del giudice, delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, determina un vizio di violazione di legge del provvedimento avverso il quale può essere proposto ricorso "per saltum" in cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)