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Sez. 3, Sentenza n. 7809 del 05/06/1985 Ud. (dep. 04/09/1985) Rv. 170273 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICAZIONE SOSTITUTIVA SENZA VINCOLO DI "PATTEGGIAMENTO" - POTERI DEL GIUDICE - OBBLIGO DI ESAME DELLA RICHIESTA.*
Stato
decisa il 1985-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170273-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICAZIONE SOSTITUTIVA SENZA VINCOLO DI "PATTEGGIAMENTO" - POTERI DEL GIUDICE - OBBLIGO DI ESAME DELLA RICHIESTA.*

Qualora l'imputato nei motivi di appello chieda l'applicazione della pena sostitutiva senza alcun vincolo di "patteggiamento", il giudice di appello non deve rigettare la domanda, deducendo che l'interessato ne era decaduto, perché non l'aveva proposta in primo grado, ma deve esaminare la possibilità di applicare l'art. 53, primo comma ultima parte della legge n. 689 del 1981. Infatti, la richiesta che non può essere intesa quale atto introduttivo della procedura disciplinata dall'art. 77 al 689 del 1981, va interpretata come istanza volta a sollecitare l'Esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito dall'art. 53 stessa legge, la cui applicazione prescinde dall'iniziativa della parte. (V mass n 168647; (V mass n 161753).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)