Sez. 4, Sentenza n. 3357 del 17/12/1984 Ud. (dep. 12/04/1985) Rv. 168647 - 01
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - APPLICATE D'UFFICIO - GIUDICE D'APPELLO - RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA DAL PRIMO GIUDICE - APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - ESCLUSIONE - RATIO.*
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - APPLICATE D'UFFICIO - GIUDICE D'APPELLO - RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA DAL PRIMO GIUDICE - APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - ESCLUSIONE - RATIO.*
La sanzione sostitutiva della pena detentiva breve può essere applicata anche d'ufficio dal giudice di primo grado, senza specifica richiesta dell'imputato, a norma dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale. Nel caso, invece, in cui il giudice d'appello determini la riduzione della pena in concreto, tale giudice non può irrogare di sua iniziativa una sanzione sostitutiva che non sia stata richiesta espressamente o implicitamente, nei motivi di impugnazione, stante il divieto posto dal principio dell'effetto devolutivo dell'appello, di cui all'art. 515 cod. proc. pen.. (Conf mass n 165617).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)