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Sez. L, Sentenza n. 5294 del 28/08/1986 (Rv. 447866 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO -DOMANDA SEPARATA DA QUELLA DIRETTA AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ ANCHE NELL'IPOTESI DI PAGAMENTO TARDIVO DEL CREDITO DI LAVORO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - EFFICACIA ANCHE IN RELAZIONE ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - INDICAZIONE SPECIFICA DI TALE DIRITTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447866-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO -DOMANDA SEPARATA DA QUELLA DIRETTA AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ ANCHE NELL'IPOTESI DI PAGAMENTO TARDIVO DEL CREDITO DI LAVORO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - EFFICACIA ANCHE IN RELAZIONE ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - INDICAZIONE SPECIFICA DI TALE DIRITTO - NECESSITÀ.*

Il diritto alla rivalutazione monetaria di cui all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., pur costituendo una componente essenziale del complessivo credito di lavoro, strettamente connessa al credito originario, è azionabile separatamente ed autonomamente, allorché il credito originario sia stato soddisfatto tardivamente; consegue che gli Atti di rinuncia e transazione del lavoratore, a saldo di compensi maturati e tardivamente corrisposti, per poter essere efficaci anche in relazione alla rivalutazione monetaria, devono contenere la specifica indicazione di tale autonomo diritto. (V 1146/84, mass n 433283; (V 5067/80, mass n 408920).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)