Sez. L, Sentenza n. 5067 del 02/09/1980 (Rv. 408920 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART 429 COD PROC CIV - APPLICABILITA ANCHE ALL'IPOTESI DI PAGAMENTO TARDIVO DEL CREDITO DI LAVORO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART 429 COD PROC CIV - APPLICABILITA ANCHE ALL'IPOTESI DI PAGAMENTO TARDIVO DEL CREDITO DI LAVORO.*
Il carattere al tempo stesso sostanziale e processuale della norma di cui all'art 429, comma terzo, cod proc civ, non comporta una connessione necessaria di giudizi simile a quella che e alla base della Competenza funzionale di cui all'art 96 cod proc civ e, pertanto, il diritto alla rivalutazione monetaria da essa attribuito al credito del lavoratore puo essere fatto valere non solo nel caso in cui tale credito sia controverso in Sede giudiziale, ma anche quando il credito stesso sia stato, in ritardo, spontaneamente adempiuto dal datore di lavoro e questi abbia rifiutato di corrispondere anche il danno da svalutazione monetaria. (Conf 5057/79, mass n 401705).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)