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Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 20/10/1994 Ud. (dep. 28/11/1994) Rv. 200618 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - Atti non ripetibili | Art. 512 cod. proc. pen. modificato dalla legge n. 356 del 1992 - Utilizzabilità di tutti gli atti assunti dalla polizia giudiziaria - In caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Fattispecie: chiamata in correità e assunzione d'ufficio di testimoni.
Stato
decisa il 1994-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200618-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - Atti non ripetibili

L'art. 512 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, consente l'utilizzabilità in giudizio - nelle ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione - di tutti gli atti assunti dalla polizia giudiziaria (e quindi anche della chiamata di correo), in considerazione della situazione di eccezionalità che si viene a creare, ai fini dell'accertamento della verità, ogni qualvolta si sia verificato un caso di subentrata non reiterabilità. Nè vi sono validi motivi per discriminare e ridurre la categoria degli atti utilizzabili in chiave probatoria, poiché lo stesso legislatore non ha inteso specificare quali siano gli atti assunti dalla polizia giudiziaria suscettibili di essere acquisiti. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza che, dopo avere escluso l'utilizzabilità nel dibattimento di una chiamata in correità, in occasione di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da persona indagata per i medesimi fatti successivamente deceduta, aveva da ciò fatto derivare l'ulteriore conseguenza che il giudice del dibattimento neppure poteva attivare d'ufficio i poteri di cui all'art. 507 cod. proc. pen. al fine di assumere in qualità di testi gli organi di polizia giudiziaria che personalmente ebbero a raccogliere le dichiarazioni spontanee).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)