Sez. L, Sentenza n. 5310 del 29/10/1985 (Rv. 442568 - 01)
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE - ENTI PUBBLICI REGIONALI O SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA REGIONE - DIVIETO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DI RUOLO EX LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 14 DEL 1958 - NORMATIVA SUCCESSIVA - PORTATA - CONTRATTO DI LAVORO COSTITUITO IN VIOLAZIONE DI DETTA NORMATIVA - NULLITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE - ENTI PUBBLICI REGIONALI O SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA REGIONE - DIVIETO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DI RUOLO EX LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 14 DEL 1958 - NORMATIVA SUCCESSIVA - PORTATA - CONTRATTO DI LAVORO COSTITUITO IN VIOLAZIONE DI DETTA NORMATIVA - NULLITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Il divieto di assunzione del personale non di ruolo, sancito dalla legge regionale siciliana n. 14 del 1958 per gli enti pubblici regionali, o comunque sottoposti alla vigilanza della regione, non è stato abrogato dalla legge n. 203 del 1962, che non è incompatibile con tale legge regionale, operando su di un piano diverso, né dalla legge regionale n. 3 del 1977 (che si è limitata a sanare specifiche posizioni irregolari), ma è stato invece esteso dalle successive leggi regionali n. 106 del 1977 e n. 49 del 1981 anche rispettivamente alla creazione di nuovi posti in organico ed alla copertura dei posti rimasti vacanti (ad eccezione di quelli del personale direttivo). Consegue la nullità del contratto di lavoro costituito in violazione della suddetta normativa e quindi l'applicazione al rapporto di fatto intercorso tra le parti della disciplina dettata dall'art. 2126 cod. civ.. (V 3373/83, mass n 428272; (Conf 2286/82, mass n 420166).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 21/02/1977 num. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 30/12/1977 num. 106, Legge Reg. Sicilia 06/04/1981 num. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)