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Sez. L, Sentenza n. 3373 del 16/05/1983 (Rv. 428272 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - INVOCABILITÀ AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL LICENZIAMENTO (LEGGI N. 604/1966 E N. 300/1970) - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428272-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - INVOCABILITÀ AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL LICENZIAMENTO (LEGGI N. 604/1966 E N. 300/1970) - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art. 2126 cod. civ. non equipara il contratto di lavoro invalido a quello valido, ma disciplina soltanto gli effetti del rapporto di lavoro già svoltosi, riconoscendogli efficacia, a prescindere dalla sua Invalidità, per il periodo in cui è durato, al fine di tutelare il diritto del lavoratore alla retribuzione; essa, invece, non opera nel caso in cui il lavoratore pretenda dal datore di lavoro l'osservanza di regole che, presupponendone la validità, tendono a conservare il rapporto e, pertanto, non è invocabile ai fini dell'applicabilità della disciplina delle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300 in materia di licenziamento dei lavoratori subordinati. (Conf 2341/78, mass n 391737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)