Sez. 3, Sentenza n. 757 del 21/03/1970 (Rv. 346036 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E incensurabile in Sede di legittimita l'apprezzamento del giudice di merito circa il carattere offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e circa il loro effettivo rapporto con l'oggetto della causa. (Conf 2146-66, massima n 324182).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)