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Sez. 3, Sentenza n. 757 del 21/03/1970 (Rv. 346036 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346036-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

E incensurabile in Sede di legittimita l'apprezzamento del giudice di merito circa il carattere offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e circa il loro effettivo rapporto con l'oggetto della causa. (Conf 2146-66, massima n 324182).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)