Sez. 3, Sentenza n. 1717 del 29/05/1972 (Rv. 358624 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - RAPPORTO CON LA CAUSA - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - RAPPORTO CON LA CAUSA - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E incensurabile in Sede di legittimita l'apprezzamento del giudice di merito circa il carattere sconveniente delle espressioni contenute nelle difese delle parti, circa il loro effettivo rapporto con l'oggetto della causa e circa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 89 cod proc civ, rientrando tale apprezzamento nel potere discrezionale conferito dalla legge al giudice di merito, per assicurare l'osservanza dei doveri di correttezza processuale. (V 1937'70, mass n 347958; 757'70, mass n 346036).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)