Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 20/03/1978 (Rv. 390766 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CARATTERE PREVALENTEMENTE PERSONALE DELL'ATTIVITA PRESTATA - DETERMINAZIONE - CRITERI - MINORE DIMENSIONE DELL'AZIENDA DEL COLLABORATORE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CARATTERE PREVALENTEMENTE PERSONALE DELL'ATTIVITA PRESTATA - DETERMINAZIONE - CRITERI - MINORE DIMENSIONE DELL'AZIENDA DEL COLLABORATORE - IRRILEVANZA.*
Agli effetti dell'applicabilita delle norme per le controversie in materia di lavoro ai rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, la maggiore dimensione dell'azienda, a cui vantaggio e costituito il rapporto, rispetto a quella di colui che presta la collaborazione, e la relativa disparita di potere economico delle parti non costituiscono circostanze rilevanti per l'individuazione del carattere "prevalentemente personale" dell'attivita prestata. (nella specie trattavasi della gestione di un impianto di distributore di carburanti di una societa petrolifera).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)