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Sez. 1, Sentenza n. 2012 del 08/04/1981 (Rv. 412732 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CARATTERE 'PREVALENTEMENTE PERSONALÈ DELL'ATTIVITA DEL COLLABORATORE - DIMENSIONE DELL'IMPRESA - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412732-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CARATTERE 'PREVALENTEMENTE PERSONALÈ DELL'ATTIVITA DEL COLLABORATORE - DIMENSIONE DELL'IMPRESA - ININFLUENZA.*

Ai fini della Competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro in ordine ai rapporti di collaborazione previsti dall'art 409 n 3 cod proc civ, il carattere 'prevalentemente personalè dell'attivita prestata dal collaboratore deve escludersi non per il semplice fatto che quest'ultimo si avvalga dell'apporto di altri, ma solo quando egli si ponga come prevalente organizzatore del lavoro altrui, sicche assuma rilievo la sua figura di datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti piuttosto che quella di prestatore d'opera nei confronti del committente, mentre non ha alcuna incidenza sull'individuazione di tale carattere la dimensione dell'impresa (nella specie, impresa familiare ex art 230 bis cod civ), a cui vantaggio l'attivita di collaborazione viene prestata. (V 3187/80, mass n 406984; (V 3086/80, mass n 406847; (V 2289/80, mass n 405956; (V 2930/79, mass n 399260; (V 1393/78, mass n 390766).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)