diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1562 del 05/04/1978 (Rv. 390952 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - DINIEGO DELLA PRONUNCIA - CONDIZIONI - REVERSIBILITA DELLA DISGREGAZIONE DELLA COMUNIONE SPIRITUALE E MATERIALE - REQUISITI - MERA POSSIBILITA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390952-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - DINIEGO DELLA PRONUNCIA - CONDIZIONI - REVERSIBILITA DELLA DISGREGAZIONE DELLA COMUNIONE SPIRITUALE E MATERIALE - REQUISITI - MERA POSSIBILITA - INSUFFICIENZA.*

La reversibilita della disgregazione della comunione spirituale e materiale fra coniugi, nonostante l'infruttuoso tentativo di conciliazione, che puo portare il giudice del divorzio a negare la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur in presenza di una delle situazioni previste dallo art 3 della legge 1 dicembre 1970 n 898 (nella specie, stato di separazione legale protrattosi per il termine previsto), sussiste ove ricorrano concreti elementi idonei ad evidenziare, in termini di probabilita e non di mera possibilita, una ragionevole prevedibilita di ricostituzione di detta comunione a breve scadenza. (V 3079/76, mass n 381857).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)