Sez. 1, Sentenza n. 1844 del 01/04/1981 (Rv. 412535 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - CONVERGENZA DEI CONIUGI SEPARATI SULLE QUESTIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELL'AVVENIRE DEI FIGLI ODI INTERESSI PATRIMONIALI - RIPRISTINO DELLA COMUNIONE SPIRITUALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - CONVERGENZA DEI CONIUGI SEPARATI SULLE QUESTIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELL'AVVENIRE DEI FIGLI ODI INTERESSI PATRIMONIALI - RIPRISTINO DELLA COMUNIONE SPIRITUALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
I comportamenti dei coniugi separati, che presentino elementi di convergenza giustificabili in termini di difesa dell'avvenire dei figli, o di tutela di interessi patrimoniali, ovvero di dimostrazione di unita di intenti nei rapporti sociali, non possono essere invocati per sostenere il perdurare od il ripristino di una comunione spirituale, ostativa alla pronuncia di divorzio, atteso che una siffatta situazione e configurabile, in difetto di comunione materiale, solo quando la Mancanza di quest'ultima non sia diretta conseguenza di incompatibilita dei caratteri, e quindi di cessazione dell'affectio coniugalis, e, comunque, postula Atti e contegni rilevanti nei rapporti personali dei coniugi medesimi, tali da evidenziare reciproca stima, interessamento e comprensione, pur in difetto di rapporti fisici o di veri e propri sentimenti di amore. (V 1562/78, mass n 390952; (V 1025/74, mass n 368971).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)