diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 30299 del 30/03/2011 Cc. (dep. 29/07/2011) Rv. 250906 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestri - Partecipazione all'opera di rieducazione - Riflessi di una trasgressione sui semestri antecedenti - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250906-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. (Nella specie il tribunale di sorveglianza, decidendo sul reclamo avverso il provvedimento di rigetto del magistrato di sorveglianza, aveva osservato, con motivazione condivisa dalla S.C., che il condannato aveva vissuto l'espletamento della misura più come un'imposizione che come un'occasione di rieducazione).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)