Sez. 1, Sentenza n. 3297 del 15/05/1996 Cc. (dep. 25/06/1996) Rv. 205176 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestri - Necessità - Incidenza negativa del giudizio di un semestre sui semestri contigui - Possibilità - Fattispecie.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In tema di liberazione anticipata, se è vero che la valutazione della condotta deve essere frazionata per ciascun semestre, non può escludersi la possibilità che tale valutazione possa estendersi in negativo anche ai semestri precedenti, qualora il condannato abbia mantenuto una condotta particolarmente grave e sintomatica, tanto da lasciar desumere la sua mancanza di partecipazione all'opera di rieducazione per tutto il periodo precedente. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione sulla base di un unico episodio valutato giustamente in termini di estrema gravità, e cioè una condanna per evasione, con conseguente latitanza durata cinque anni, la quale comprovava che l'interessato aveva tenuto un comportamento collaborativo al solo scopo di ottenere benefici premiali esterni).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)