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Sez. 1, Ordinanza n. 1351 del 16/11/1966 Cc. (dep. 11/02/1967) Rv. 103442 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - ESECUZIONI - INCIDENTI - NORME RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DELLA DELIBERAZIONE E DELLA ORDINANZA AGLI INTERESSATI - ESCLUSIONE DELLA COMUNICAZIONE AL DIFENSORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1966-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103442-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - ESECUZIONI - INCIDENTI - NORME RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DELLA DELIBERAZIONE E DELLA ORDINANZA AGLI INTERESSATI - ESCLUSIONE DELLA COMUNICAZIONE AL DIFENSORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Gli articoli 630 e 631 cod proc pen, nella parte in cui dispongono che l'avviso del giorno della deliberazione e l'ordinanza che decide sull'incidente vanno comunicati al privato da cui l'incidente e stato proposto, escludendo in tal modo che la stessa comunicazione debba essere data al difensore di fiducia eventualmente nominato dall'interessato, non possono considerarsi in contrasto con l'art 24 secondo comma della Costituzione, poiche codesta norma, nel sancire la inviolabilita del diritto di difesa, non intende assicurare e sollecitare effettivamente in ogni stato e grado del giudizio l'intervento del patrono, sibbene conferire all'interessato la effettiva facolta di nominarsi un difensore e garantire quindi a questo lo svolgimento della sua opera, nei modi stabiliti per ciascun atto e ciascun procedimentò e tale scopo puo dirsi realizzato, nel caso preveduto dalle anzidette Disposizioni, con una efficace instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'interessato. La questione di legittimita costituzionale, proposta con riferimento alle citate norme, deve pertanto dichiararsi manifestamente infondata. (sull'esclusione dell'Obbligo di notifica al difensore, Conf 102318, anno 1966, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)