Sez. 3, Ordinanza n. 2457 del 15/06/1966 Cc. (dep. 04/08/1966) Rv. 102318 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - DECISIONE - AVVISO DI DEPOSITO E DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - NON COMPETONO AL DIFENSORE NELL'INCIDENTE DI ESECUZIONE, COMPETONO NELL'INCIDENTE IN FASE DI COGNIZIONE.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - DECISIONE - AVVISO DI DEPOSITO E DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - NON COMPETONO AL DIFENSORE NELL'INCIDENTE DI ESECUZIONE, COMPETONO NELL'INCIDENTE IN FASE DI COGNIZIONE.*
In Sede d'incidente d'esecuzione il difensore non ha diritto all'avviso di deposito dell'ordinanza con la quale l'incidente viene deciso, ne e legittimato a proporre impugnazione. Tali principii, che trovano sicuro fondamento negli artt 628 e segg cod proc pen, sono validi solo per l'incidente di esecuzione propriamente detto-che presuppone il giudicato-e non possono essere estesi all'incidente di esecuzione improprio, cioe a quello che inserisce ad un provvedimento emesso nella fase di cognizione ancora aperta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)