diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 10377 del 24/04/1975 Ud. (dep. 13/11/1975) Rv. 131125 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - SICUREZZA PUBBLICA - LIMITAZIONE DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1975-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131125-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - SICUREZZA PUBBLICA - LIMITAZIONE DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La questione di legittimita costituzionale dell'art 2 della legge n 1423 del 1956 per contrasto con l'art 16 della Costituzione e manifestamente infondata, siccome l'art 16 della Costituzione, nel riconoscere il diritto di ogni cittadino a circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi posto del territorio nazionale, consente la limitazione di tale diritto per ragioni di sicurezza e di sanita, e e l'art 2 della legge n 1423 del 1956 autorizza i questori a limitare la liberta di circolazione e di soggiorno per ragioni di sicurezza pubblica.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)