Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16688 del 01/10/2012 (Rv. 623908 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Possibilità di successiva domanda di ripetizione delle spese del procedimento - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
Il pagamento della sanzione amministrativa, irrogata per violazioni a norme del codice della strada, in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 cod. strad., preclude al contravventore di sollevare successivamente in sede giurisdizionale qualsiasi contestazione circa la spettanza e la misura delle spese del procedimento sanzionatorio, nemmeno nel caso in cui abbia dichiarato di pagare con riserva di ripeterle.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Cod. Strada art. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)