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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16688 del 01/10/2012 (Rv. 623908 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Possibilità di successiva domanda di ripetizione delle spese del procedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623908-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA

Il pagamento della sanzione amministrativa, irrogata per violazioni a norme del codice della strada, in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 cod. strad., preclude al contravventore di sollevare successivamente in sede giurisdizionale qualsiasi contestazione circa la spettanza e la misura delle spese del procedimento sanzionatorio, nemmeno nel caso in cui abbia dichiarato di pagare con riserva di ripeterle.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Cod. Strada art. 202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)