diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6382 del 19/03/2007 (Rv. 597137 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Codice della strada - Violazioni - Sanzioni amministrative pecuniarie - Verbale di accertamento - Pagamento della sanzione minima ai sensi dell'art. 202 C.d.S. da parte del contravventore - Conseguenza - Acquiescenza - Configurabilità - Fondamento - Effetti - Preclusione dell'impugnazione di cui all'art. 204 bis C.d.S. e di ogni altra azione collegata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597137-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la "condictio indebiti" e l' "actio damni" riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto da un Comune cassando l'impugnata sentenza del giudice di pace e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda di risarcimento dei danni formulata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. da un privato che, pur avendo provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 C.d.S. in relazione ad un'infrazione contestatagli, aveva sostenuto che la relativa somma era stata corrisposta ingiustificatamente attesa l'invalidità della contestazione effettuata nei suoi riguardi).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Strada art. 201, Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Cod. Strada art. 204 bis, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)