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Sez. 2, Sentenza n. 10333 del 19/10/1993 (Rv. 483975 - 01)

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Diritto di accettazione - Prescrizione | Figli naturali non riconosciuti e dichiarati tali giudizialmente dopo la morte del genitore - Accettazione dell'eredità del genitore - Decorrenza del termine prescrizionale.
Stato
decisa il 1993-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483975-01

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Diritto di accettazione - Prescrizione

Per il combinato disposto dell'art. 2935 e 480 cod. civ., nel testo risultante dall'intervento interpretativo della Corte Costituzionale (sentenza n. 191 del 1983) il termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell'eredità decorre per i figli naturali non riconosciuti e dichiarati tali giudizialmente dopo la morte del genitore, solo dal passaggio in giudicato della decisione di accertamento del loro status, trovandosi essi fino a tale accertamento nell'impossibilità giuridica, e non di mero fatto, di accettare l'eredità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)