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Sez. 2, Sentenza n. 8517 del 01/04/2025 (Rv. 674031-01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE | Usucapione dei beni ereditari - Interruzione del termine per usucapire - Figli naturali riconoscibili al tempo di apertura della successione - Decorrenza del termine prescrizionale - Dal passaggio in giudicato della sentenza di status - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674031-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE

Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.

Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)