diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018 (Rv. 648769 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO | - Attività riservate ai professionisti iscritti ad un albo professionale - Esercizio da parte di professionista non iscritto o non munito della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria differente - Nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente - Sussistenza - Conseguenze - Condizioni - Attività comportanti prestazioni riservate a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione - Fondamento - Principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi nei restanti casi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648769-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO

La nullità prevista dall'art. 2231 c.c. ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non siano riservate dalla legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali e non rientrino tra quelle per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo o una specifica abilitazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)