Sez. 2, Sentenza n. 14085 del 11/06/2010 (Rv. 613443 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO | Attività riservate ai professionisti iscritti ad un albo professionale - Esercizio da parte di professionista non iscritto o non munito della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria differente - Nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente - Sussistenza - Conseguenze - Condizioni - Attività comportanti prestazioni riservate a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione - Fondamento - Principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi nei restanti casi - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO
L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari.(Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva escluso il diritto al compenso chiesto da un consulente del lavoro, affermando che le attività professionali svolte - tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP o ai fini dell'ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio - non rientravano in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 1 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1068 art. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1952 num. 3060 CORTE COST., Costituzione art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)