Sez. 1, Sentenza n. 929 del 07/02/1984 (Rv. 433132 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - ACCORDO GATT - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRIBUTARIO - APPLICAZIONE - CRITERI.*
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - ACCORDO GATT - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRIBUTARIO - APPLICAZIONE - CRITERI.*
Al fine dell'applicazione del principio della parità di trattamento tributario fra il prodotto importato ed il prodotto nazionale, sancito dall'art. 3 n. 2 (poi divenuto art. 4) dell'accordo GATT di Ginevra del 30 ottobre 1947 (reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295), il raffronto deve essere effettuato prendendo in considerazione prodotti "similari", e cioè con riferimento alla stessa fase produttiva o distributiva. Tale criterio, peraltro, non osta a che, una volta individuato il prodotto nazionale similare a quello importato (nella specie, cotone depurato dal seme), la diversa indagine sul complessivo carico tributario scontato da quest'ultimo lungo l'intero ciclo economico, rilevante per il riscontro o meno della suddetta parità, debba prendere in considerazione anche le fasi produttive anteriori, a partire dalla trasformazione della materia prima di base (nella specie, cotone in seme). (V 1317/79, mass n 397583).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 10/03/1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)