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Sez. U, Sentenza n. 1317 del 01/03/1979 (Rv. 397583 - 01)

COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - ACCORDO GATT E TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CEE - PRINCIPIO DELLA PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - APPLICAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397583-01

COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - ACCORDO GATT E TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CEE - PRINCIPIO DELLA PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - APPLICAZIONE - CRITERI.*

Al fine dell'applicazione del principio della parita tributaria fra prodotti nazionali e prodotti importati, introdotto nel nostro ordinamento per effetto dell'esecutivita dell'accordo internazionale GATT e del trattato istitutivo della comunita economica europea, il parametro di riferimento, per la Determinazione del trattamento tributario del prodotto importato da paesi aderenti all'una o l'altra di dette convenzioni, e costituito dal "costo fiscale" del prodotto nazionale similare, quale risulta in concreto dal coacervo delle varie "tasse ed imposizioni" interne che esso sconta durante l'intero ciclo economico, nella normalita delle sue fasi, a partire da quella iniziale di acquisto e lavorazione della materia prima, e fino al raggiungimento dello stesso livello di fabbricazione e commercializzazione a cui trovasi il prodotto importato. Pertanto, il riscontro dell'indicata parita va effettuato in termini globali e caso per caso, e comporta che il giudice del merito, adito per l'applicazione del principio medesimo nella fattispecie concreta, ha il potere-dovere di ridurre l'Onere complessivo gravante sul prodotto importato, ove risulti maggiore del corrispondente carico sopportato dal prodotto nazionale similare, senza che cio implichi alcuna invasione della sfera legislativa, o disapplicazione del diritto interno, sempreche, per singoli Tributi, non ricorrano specifiche norme di legge intenzionalmente derogative della parita tributaria, ovvero direttamente introduttive di una determinata perequazione "a priori" fra il regime fiscale del prodotto nazionale e di quello importato. (V 3923/76, mass n 382595; (V 3403/75, mass nn 377550 e 377551; (V 10/75, mass nn 373107 e 373108; (V 2/75, mass n 373087; (V 1772/72, mass n 358738; (V 1771/72, mass n 358731).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 95, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1307

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)