Sez. L, Sentenza n. 5607 del 26/10/1982 (Rv. 423367 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - MANCATA OTTEMPERANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - OBBLIGATORIETÀ - REPERIMENTO, DA PARTE DEL LAVORATORE, D'ALTRA OCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - MANCATA OTTEMPERANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - OBBLIGATORIETÀ - REPERIMENTO, DA PARTE DEL LAVORATORE, D'ALTRA OCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*
La circostanza che il lavoratore, del quale sia stata ordinata la reintegrazione a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, abbia trovato un'altra occupazione non esclude l'Obbligo della corresponsione della retribuzione, gravante, ai sensi del secondo comma di tale articolo, sul datore di lavoro che non ottemperi all'ordine predetto, giacché, a seguito della pronuncia di reintegrazione, il rapporto rivive in tutti i suoi aspetti e il datore di lavoro, invitando il dipendente a riprendere il posto, ha la possibilità di ricostituire l'equilibrio delle prestazioni o di creare il presupposto perché, con l'eventuale risoluzione del rapporto, cessi anche il suo Obbligo. (Conf 4553/81, mass n 415242).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)