Sez. L, Sentenza n. 4533 del 11/07/1981 (Rv. 415242 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - EFFETTI - MANCATO AVVERAMENTO DEL SINALLAGMA FUNZIONALE PER FATTO DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL CORRISPETTIVO - PERSISTENZA - DETRAIBILITA DELL'ALIUNDE PERCEPTUM - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - EFFETTI - MANCATO AVVERAMENTO DEL SINALLAGMA FUNZIONALE PER FATTO DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL CORRISPETTIVO - PERSISTENZA - DETRAIBILITA DELL'ALIUNDE PERCEPTUM - ESCLUSIONE.*
La reintegrazione nel posto del lavoratore illegittimamente licenziato - disposta dal giudice ai sensi dell'art 18 dello statuto dei lavoratori - comporta la reinstaurazione del rapporto con i relativi diritti ed obblighi in capo alle parti; con la conseguenza che, in caso di mancato avveramento del sinallagma funzionale per fatto del datore di lavoro (il quale decida di privarsi dell'esecuzione della prestazione di lavoro), la legge non lo esonera dagli obblighi su di lui gravanti dall'esistenza del contratto ne fa venir meno il diritto del lavoratore al corrispettivo, rispetto al quale - esulando ogni profilo risarcitorio per la non avvenuta ripresa del lavoro - non e detraibile l'aliunde perceptum, potendo solo il datore di lavoro, per far cessare la situazione di percezione della retribuzione senza prestazione lavorativa, invitare la controparte alla ripresa del lavoro. (V 4856/78, mass n 394558).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)