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Sez. 1, Sentenza n. 13564 del 22/01/2009 Cc. (dep. 27/03/2009) Rv. 243435 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME | Deduzione di erronea indicazione di generalità nel titolo esecutivo e di estraneità al fatto - Procedure di accertamento e provvedimenti conseguenti.
Stato
decisa il 2009-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243435-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME

Qualora la persona condannata con sentenza irrevocabile lamenti sia l'erronea indicazione delle generalità nella sentenza stessa, sia la propria estraneità al fatto, adducendone le prove, sono configurabili due distinte questioni: la prima, riconducibile alla previsione dell'art. 668 cod. proc. pen. e concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 stesso codice, se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; la seconda, meramente eventuale e successiva, rientrante nella previsione dell'art. 630, comma primo, lett. c) del codice e finalizzata alla revisione del processo, di competenza della corte d'appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)