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Sez. 1, Sentenza n. 10526 del 07/12/1994 (Rv. 489096 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE | Capitali dati a mutuo - Presunzione del diritto agli interessi - Società commerciali - Applicabilità della predetta presunzione.
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489096-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE

L'art. 43 (determinazione del reddito) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 sull'IRPEF - in forza del quale per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi - si applica anche alle società commerciali, giacché l'art. 5 (determinazione del reddito complessivo) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 in tema di IRPEG estende, sul punto, ai contribuenti soggetti a tale imposta la normativa stabilita in materia di IRPEF, salvo esplicita e diversa regolamentazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)