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Sez. 5, Sentenza n. 9498 del 11/04/2008 (Rv. 602702 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Capitali dati a mutuo - Presunzione del diritto agli interessi nella misura legale - Applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 597 del 1973 in materia di IRPEF - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602702-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE

L'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (sulla determinazione dei redditi di capitale delle persone fisiche ai fini dell'IRPEF), in forza del quale per i capitali dati a mutuo si presume, salvo prova contraria, il diritto agli interessi al tasso legale se non convenuti ovvero pattuiti in misura inferiore, trova applicazione anche per le società commerciali, in base al rinvio generale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (sulla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEG), che estende le presunzioni del predetto art. 43 ai contribuenti soggetti ad IRPEG.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)