Sez. 1, Sentenza n. 9553 del 13/08/1992 (Rv. 478543 - 01)
Titoli di credito - Assegno bancario - Girata | Girata per incasso - Ad altra filiale della banca - Valore - Procura per la riscossione presso la filiale trattaria - Somma corrisposta al prenditore - Pagamento - Esclusione - Valore di anticipazione dell'importo - Smarrimento dell'assegno successivamente alla girata alla filiale non trattaria e prima che il medesimo pervenga alla filiale trattaria - Mancato pagamento o omessa levata del protesto ad opera della filiale non trattaria - Responsabilità della banca nei confronti del portatore dell'assegno - Esclusione - Limiti.
Titoli di credito - Assegno bancario - Girata
Qualora un assegno bancario, tratto sulla filiale di una banca, sia stato girato per l'incasso ad un' altra filiale della stessa banca, dotata di autonomia amministrativa, tale girata non vale né come quietanza -in virtù dell'art. 18, ultimo comma, del R.D. n. 1736 del 1933- né come girata piena, bensì come girata rivolta a conferire alla detta filiale la procura per la riscossione del titolo presso la filiale trattaria, con la conseguenza che la somma corrisposta al prenditore della prima filiale non integra pagamento dell'assegno, ma soltanto una mera anticipazione dell'importo di quest'ultimo, da recuperarsi, poi, con l'incasso del titolo. Ne deriva che, nell'ipotesi di smarrimento dell'assegno successivamente alla girata alla filiale trattaria, e prima che detto assegno pervenga alla filiale trattaria, il mancato pagamento e l'omessa levata del protesto ad opera della filiale non trattaria non costituiscono, di per sè soli, comportamenti omissivi fonte di responsabilità della banca nei confronti del portatore dell'assegno, in quanto siffatti obblighi sorgono solo quando l'assegno pervenga nella disponibilità della filiale trattaria (anche se una responsabilità della banca può sempre ravvisarsi per fatti diversi).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)