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Sez. L, Sentenza n. 7027 del 25/08/1987 (Rv. 455200 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITÀ PENSIONABILE EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - PORTATA - SOSTITUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO ALLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - INTRODUZIONE DELL' EVENTO DELL'INVALIDITÀ E DI QUELLO DELL'INABILITÀ - NOZIONI - COLLEGAMENTO AL PRIMO EVENTO DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ ED AL SECONDO DELLA PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455200-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITÀ PENSIONABILE EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - PORTATA - SOSTITUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO ALLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - INTRODUZIONE DELL' EVENTO DELL'INVALIDITÀ E DI QUELLO DELL'INABILITÀ - NOZIONI - COLLEGAMENTO AL PRIMO EVENTO DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ ED AL SECONDO DELLA PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ.*

La legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina della Invalidità pensionabile), entrata in vigore l'1 luglio 1984, ha sostituito alla capacità di guadagno del sistema previgente la capacità di lavoro, quale criterio di riferimento per la concessione delle prestazioni previdenziali, ed ha introdotto (in luogo dell'unico evento protetto dalla vecchia disciplina, rappresentato dalla riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle di lui attitudini, a meno di un terzo, cui corrispondeva, con il concorso di altri elementi, il diritto dell'assicurato alla pensione di Invalidità) l'evento della Invalidità, intesa come riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato (in occupazioni confacenti alle di lui attitudini) a causa di infermità o di difetti fisici o mentali, e l'evento della inabilità, intesa come stato di impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sempre a causa di infermità o di difetti fisici o mentali, collegando al primo evento il diritto all'assegno ordinario di Invalidità (art. 1 della legge) ed al secondo il diritto alla pensione ordinaria di inabilità (art. 2 della legge). (V 101/87, mass n 449893).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)