Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 10/10/1975 (Rv. 377339 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO: DETERMINAZIONE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - SENTENZE (ED ALTRI ATTI GIUDIZIARI) - VALUTAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - AFFERMAZIONE OBIETTIVA DI VERITA - CONDIZIONE SOSPENSIVA DI UN NEGOZIO - VALUTAZIONE DELLA SUA VALIDITA - EFFICACIA VINCOLANTE NELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO: DETERMINAZIONE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - SENTENZE (ED ALTRI ATTI GIUDIZIARI) - VALUTAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - AFFERMAZIONE OBIETTIVA DI VERITA - CONDIZIONE SOSPENSIVA DI UN NEGOZIO - VALUTAZIONE DELLA SUA VALIDITA - EFFICACIA VINCOLANTE NELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA.*
Il principio secondo cui quella di registro e imposta 'd'attò comporta che, per stabilire i presupposti ed i criteri della tassazione, occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti del rapporto quali emergono dall'atto, senza possibilita di utilizzare elementi ad esso estranei. Cio non toglie, peraltro, che l'interpretazione dell'atto stesso sia compito del giudice del merito, il cui apprezzamento in merito e insindacabile in Cassazione, se adeguatamente e correttamente motivato. Nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, tali principi non subiscono modificazione se non per il fatto che la valutazione giuridica del rapporto operata dal giudice che ha pronunziato detta sentenza, se non esplica, fra il contribuente e l'amministrazione finanziaria (che al relativo giudizio sia rimasta estranea), la forza di giudicato nell'aspetto tipico considerato dall'art 2909 cod civ, fa parte tuttavia di quell'affermazione obiettiva di verita i cui riflessi sono tenuti a subire anche i terzi. Se pertanto detta sentenza, della cui registrazione si discuta, comprende fra i suoi contenuti anche la valutazione concernente la validita di una condizione sospensiva apposta ad un negozio, tale giudizio puo essere invocato come vincolante dal contribuente nella controversia tributaria riguardante la registrazione. (V 1808/72, mass n 358797; 1509/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)