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Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 07/11/2024 Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. 287467-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Effetto estensivo dell'annullamento con rinvio - Mancata citazione del coimputato che può giovarsene - Nullità deducibile dall'imputato ricorrente regolarmente citato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287467-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO

La nullità assoluta derivante, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dall'omessa citazione nel giudizio di rinvio del coimputato che, ai sensi dell'art. 627, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. pen., può giovarsi dell'effetto estensivo dell'annullamento della sentenza di condanna non può essere dedotta dall'imputato già ricorrente per cassazione, la cui impugnazione sia stata accolta e che risulti regolarmente citato nel giudizio di rinvio, ma solo dal coimputato non ricorrente, posto che la disposizione da ultimo indicata è dettata nel suo esclusivo interesse.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)