Sez. 1, Sentenza n. 1454 del 14/10/2013 Cc. (dep. 15/01/2014) Rv. 258390 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Coimputato non impugnante - Omessa citazione - Invalidità parziale della sentenza - Rimedi - Ricorso al giudice dell'esecuzione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO
In tema di impugnazioni, qualora il giudice di rinvio, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non ricorrenti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, il rimedio spettante ai soggetti pretermessi consiste nell'incidente di esecuzione, atteso che questi, in quanto non citati, non sono "parti" del giudizio di rinvio e che il giudice dell'esecuzione è titolare del potere di intervenire sul titolo esecutivo, e di rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)